Avv. Federica Brumana
Il testamento – in base all’art. 587 del Codice Civile – è un atto con il quale taluno dispone,
per il tempo in cui non ci sarà più, delle proprie sostanze. È sempre revocabile sino all’ultimo momento di vita del testatore. Costui può, infatti, in qualsiasi momento, togliere valore al testamento già fatto o modificarlo. In entrambi i casi, il testamento precedente perde efficacia e dev’essere eliminato. Nel testamento non sono ammesse donazioni a causa di morte.
Caratteristica fondamentale è il suo contenuto patrimoniale.
Tuttavia, in taluni casi, può avere anche contenuto non patrimoniale.
Vi starete chiedendo: cosa si intende per contenuto non patrimoniale?
Ebbene, il testatore può disporre in merito alla designazione di un tutore, al riconoscimento
di figli nati fuori dal matrimonio e – appunto – non riconosciuti sino al momento
dell’apertura del testamento, etc. In quest’ultimo caso, si badi, però, bene che il
riconoscimento – a differenza di una disposizione che abbia contenuto economico –
patrimoniale – non è revocabile.
Il testamento è un atto personale; ragion per cui non è consentito il testamento fatto da due
o più persone nel medesimo atto.
È necessaria, per legge, a pena di nullità, la forma scritta.
Non sono capaci di disporre:
1) i minori;
2) gli interdetti per infermità mentale;
3) gli incapaci naturali.
Quali sono gli elementi – dal punto di vista soggettivo – che emergono da un testamento?
Sono due:
1) la volontà del testatore;
2) la conservazione del negozio/dello scritto.
E’ ovvio che se taluno dispone per un motivo illecito, il testamento è nullo.
E ancora, se il beneficiario non risulta in alcun modo identificabile, nemmeno dal contesto
del testamento stesso, le disposizioni testamentarie non possono avere esecuzione.
Mentre se il beneficiario è minore e/o incapace, interviene – in sua vece e a conservazione
del patrimonio a lui devoluto – il genitore e/o il tutore.
Succede spesso – e senz’altro ne avrete sentito parlare – che qualcuno devolva le proprie
sostanze ai poveri. Anche in questo caso, se l’espressione contenuta nel testamento è
generica, risulterebbe nulla. Ma il legislatore – sempre nel rispetto del principio di
conservazione del testamento (=il secondo elemento soggettivo a cui abbiamo fatto cenno
poco fa) – potrebbe considerare che l’intenzione generica del testatore fosse quella di
devolvere i propri beni all’ente territoriale di assistenza più prossimo
(comunale/parrocchiale).
Esistono 4, anzi 5, diverse tipologie di testamento:
1) testamento olografo
– è la forma più semplice e, al contempo, più riservata dell’espressione della volontà
del testatore.
Deve essere: scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore; pertanto
i requisiti di forma sono 3:
a. autografia
b. data (costituita da giorno/mese/anno)
c. firma.
Non è ammessa la collaborazione grafica di terze persone.
È ammessa la collaborazione intellettuale di terze persone, ovvero: parenti,
professionisti (tra cui avvocato, notaio, geometra), etc., che possano aiutare il
testatore ad elaborarlo, purché ovviamente non ci si discosti dalla volontà del
testatore stesso, ma non a stenderlo. Ricordiamoci che debbono sempre essere
presenti i tre requisiti già menzionati (autografia, data e firma).
Può essere conservato da notaio (o altro professionista/soggetto) o altrove (es. presso
i pubblici archivi).
2) testamento pubblico
– è redatto da notaio.
È ovviamente più elaborato, quanto alla forma, rispetto a quello steso di pugno dal
testatore. Ma presenta, senz’altro, un valore probatorio più forte, in quanto redatto
con atto notarile e conservato presso lo studio del notaio.
I requisiti sono:
a. dichiarazione di volontà orale resa al notaio
b. presenza di almeno due testimoni
c. redazione scritta della volontà a cura del notaio
d. lettura dell’atto
e. sottoscrizione di tutte le parti coinvolte (testatore/notaio/testimoni)
f. data e ora
g. indicazione che risultano regolarmente osservate tutte le formalità.
3) testamento segreto (o mistico)
– il cui contenuto è riservato e, pertanto, il documento ha maggiori garanzie di
conservazione.
Si compone di:
a. scheda testamentaria (costituita da uno o più fogli su cui vengono scritte le volontà
del testatore relativamente alla sua successione ereditaria);
b. consegna della scheda stessa al notaio alla presenza di due testimoni (è proprio
questo il momento in cui si perfeziona il negozio, allorquando la scheda viene sigillata
e il notaio fa sottoscrivere l’atto di ricevimento sia al testatore sia ai testimoni). La
data del testamento coincide con la data dell’atto di ricevimento. Il ritiro comporta
la revocazione del testamento stesso, che, tuttavia, può valere come testamento
olografo (che è la prima tipologia di cui abbiamo parlato, nonché quella più
utilizzata, praticata).
N.B.: anche se il testamento segreto manca di qualche requisito suo proprio, ma è
scritto, datato e sottoscritto, vale come testamento olografo.
4) testamento internazionale
– utilizzabile a seguito della ratifica – del recepimento – in Italia nel 1991 della
Convenzione di Washington del 1973 e consente agli Stati che abbiano aderito alla
Convenzione di far sì che all’interno di uno Stato diverso da quello di stesura sia ricevuto il testamento.
Analogamente al testamento segreto, si compone di:a. scheda testamentaria;
b. atto di ricevimento.
5) testamenti speciali
– trattasi di tipologie di testamento, adottate in particolari circostanze, nelle quali non è consentito o non è agevole ricorrere al notaio.
Ad esempio, in ipotesi di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni; se redatti a bordo di navi e/o aeromobili; se redatti da militari e/o assimilati; possono essere consegnati a determinati soggetti, es. ministri di culto.
Quando perdono efficacia? Tre mesi dopo la cessazione della causa e/o se risulta possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
In alcune occasioni, risulta possibile <> il testamento – che diversamente ben potrebbe essere considerato nullo – ovvero allorquando gli eredi, aldilà della forma, intendano comunque rispettare la volontà del de cuius.
In tutti i casi, morto il testatore, viene pubblicato il testamento.
Generalmente l’operazione viene eseguita dal notaio incaricato.
La pubblicazione avviene alla presenza di due testimoni.
Si redige verbale dell’avvenuta pubblicazione e se ne dà comunicazione agli eredi, ove presenti.
Esiste il Registro generale dei testamenti, in cui vengono raccolti e conservati, che è uno strumento volto ad agevolare la conoscibilità dei testamenti stessi.
Talvolta può essere nominato un esecutore testamentario, per non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento, affinché curi che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
Nessun testamento, in genere, può prevedere un obbligo / un onere a carico dell’erede e/o del legato e, se così fosse, costui potrebbe rinunciarvi e la disposizione potrebbe risultare nulla. Da ultimo, mi permetto di fare un brevissimo cenno al caso dell’indegnità, che fa sì che colui che abbia compiuto atti pregiudizievoli nei confronti del defunto, quando era in vita, non gli debba succedere. Ciò potrebbe anche verificarsi in occasione di un pronuncia giudiziale sul punto, cioè attraverso una sentenza del Tribunale. Vero è, comunque, che l’indegno potrebbe essere riabilitato – in tutto o in parte – dal de cuius, eventualmente per il tramite di un testamento, nel quale il testatore attesti – malgrado tutto e con il verificarsi di alcune condizioni – di lasciare i propri beni al successore.
Bibliografia: “Manuale di diritto privato” – Andrea Torrente e Piero Schlesinger – Giuffré Editore
2 thoughts to “TESTAMENTO: DEFINIZIONE E APPROFONDIMENTI”
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